Uso dei dispositivi di protezione
L’art. 40 del D.Lgs 626/94
definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione
individuale (DPI) e precisa le esclusioni.Si fa osservare che tra le
esclusioni vengono indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di
protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince
chiaramente che in tal caso anch’essi sono da considerare DPI.
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI CON
RIFERIMENTO AI DPI
Nell’art. 41 viene ribadito che
l’impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non
può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l’adozione di altri
sistemi di prevenzione e di protezione. E’ quindi chiaro che il datore di
lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso
l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi
e la conseguente individuazione delle misure preventive (art. 4) ha
escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver completato
un primo percorso di valutazione seguito dall’adozione o dalla previsione
d’efficacia o dalla verifica d’efficacia di misure tecnico - organizzativo
- procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi.
Allo scopo, nelle linee guida con
le quali si procede alla valutazione più generale del rischio, andrebbero
previsti quesiti del tipo:
Sonono già state adottate tutte le possibili misure tecniche di
prevenzione, tutti i mezzi di protezione collettiva, tutte le misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro per evitare o ridurre
il rischio?
DPI sono dunque obbligatori
quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di
accettabilità. La locuzione "sufficientemente ridotto", adottata dal
legislatore, risulta tuttavia di non facile interpretazione ed
applicabilità.
Sono esclusi da questo problema
piombo, amianto e rumore per i quali già esiste una norma specifica (D.Lgs
277/91). Ad esempio per l’amianto, ai sensi degli articoli 24 c.3 e 27 c.2
lettera "c" del citato decreto, i DPI sono obbligatori solo per livelli di
esposizione superiori a 0,1 ff/cm3, superiori cioè al 50% del TLV più
restrittivo.
Per gli altri rischi occorre
considerare quali possano essere i termini di riferimento per disporre
l’utilizzazione dei DPI e cioè se occorra prescriverli o consigliarli in
base all’entità del rischio residuo, in relazione all’epidemiologia, alla
frequenza dei danni, alla gravità delle lesioni.
Tale operazione è agevolata se si
dispone di rilevazioni di igiene industriale (effettuate, ad esempio,
sulla base dell’allegato VIII del D.Lgs 277/91) o di valutazioni di
sicurezza con criteri approfonditi e specifici.
Ad esempio in generale, con
esclusione di particolari ed acute esposizioni, quando i TLV degli
inquinanti chimico-fisici siano validati nella letteratura internazionale,
si suggerisce, in via orientativa e in relazione al livello di
inquinamento sperimentalmente accertato in particolari fasi lavorative:
l’utilizzo dei DPI per le situazioni in cui venga raggiunto il 50% del TLV
(per sostanza o miscela).
Quanto detto deve naturalmente
riferirsi a quelle particolari fasi lavorative per le quali l'impiego del
DPI si renda necessario per tempi limitati (15-20') e non per tempi
prolungati per i quali si dovranno ovviamente ricercare diverse soluzioni,
sia tecniche che organizzative o procedurali.
Con riferimento ai pericoli
derivanti da macchine di nuova progettazione o costruzione si osservi che
l’indicazione sulla necessità o meno di avvalersi del DPI è contenuta nel
libretto d’uso e manutenzione (con valutazione effettuata dal
progettista-costruttore secondo la norma UNI EN 292).
Si tenga inoltre presente che per
l’uso dei DPI nella manipolazione e utilizzazione di sostanze o preparati
pericolosi, esistono specifiche indicazioni sulle schede di dati di
sicurezza compilate ai sensi della legge 256/74 e successive
modificazioni.
Per finire, riferimenti
sull’opportunità di utilizzare i DPI (e quali tipi) possono essere desunti
dall’elenco (indicativo e non esauriente) delle attività riportate
nell’Allegato V del D.Lgs 626/94.
2. CRITERI DI SCELTA E
CARATTERISTICHE DA INDIVIDUARE PER I DPI
La scelta dei DPI non deve essere
casuale: il datore di lavoro deve individuare "il meglio" in commercio in
relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre.
Si ricorda, in proposito, che
l’art. 2087 c.c. dispone l’obbligo di adottare tutte le misure che,
secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche ripresi
dall’art. 4 c. 5 lettera "b" del D.Lgs 626/94 allorché viene evidenziata
la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e
quindi anche dei DPI) in relazione all’evoluzione delle conoscenze
tecniche.
Per situazioni non
particolarmente complesse sono da ritenere d’ausilio, ai fini della scelta
del DPI, gli Allegati III e IV del D.Lgs 626/94.
In particolare, l’Allegato III
può rappresentare una buona base di partenza per raccordare gli esiti
della valutazione dei rischi a quella fase successiva in cui inizia
l’individuazione del DPI più appropriato. La compilazione di schemi simili
(effettuata, a seconda della complessità dei problemi, a livello di
azienda, reparto, mansione o individuo) permette di stabilire quale sia la
parte del corpo esposta al rischio, se vada protetta contro un solo agente
o si debba ricorrere ad un sistema di protezione combinato. L’Allegato III
può rivelarsi specialmente utile nei casi in cui, necessitando uno stesso
lavoratore di più DPI, devono trovare applicazione i precetti dell’art.
42, c. 3 vale a dire: l’uso simultaneo di più DPI non deve comportare
incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun
DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio
specifico.
L’Allegato IV fornisce invece un
primo elenco (indicativo e non esaustivo) delle tipologie di DPI presenti
in commercio.
Premesso che i DPI offrono
protezione o da rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo
igienistico) o da rischi d’infortunio, essi debbono in ogni caso essere
qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi
esistenti.
Sui DPI di tipo igienistico
possono certamente essere fornite indicazioni di massima in merito alla
loro adeguatezza in relazione alle condizioni di inquinamento disponendosi
in molti casi, come già detto, dei valori di TLV di riferimento. Ciò
significa che si dovranno considerare le caratteristiche chimico-fisiche
dell’agente di rischio ed almeno l’adeguatezza del fattore di protezione
del DPI. Per quanto invece riguarda la scelta della classe dei filtri
utilizzati negli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, si
ricorda che per i filtri antigas la codifica in classi impone
considerazioni sulla durata del filtro e quindi della protezione, mentre
nel caso di inquinanti particellari (polveri, fumi, nebbie) la
classificazione presuppone valutazioni dell’efficienza di filtrazione.
Quest’ultima ad esempio, dovendo essere più elevata in presenza di fibre
sclerogene, comporterà in tal caso l’adozione di filtri di classe P2 o
P3.
Per quanto riguarda i rischi di
infortunio il discorso è - per certi versi - più complesso, giacché
occorrerà basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle norme di
legge esistenti (DPR 547/55, DPR 164/56), in generale all’esistenza di
specifiche tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle
stesse norme armonizzate (che di per sé testimoniano l’esigenza della
protezione per specifiche lavorazioni).
3. UTILIZZAZIONE DEI
DPI
Normalmente, secondo quanto
previsto dalla normativa, l’uso dei DPI non può essere previsto ed imposto
per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in
generale soprattutto per i DPI che proteggono da rischi di tipo
igienistico.
Tuttavia è possibile che il
progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di DPI con
requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità. In tale ipotetica
evenienza potrà essere previsto un uso maggiore del DPI rispetto a quello
attualmente consigliato, tenendo però sempre presente che il DPI non è che
l’ultima chance della prevenzione in quanto, in ogni circostanza, si deve
privilegiare l’adozione di misure ambientali di protezione per quanto
tecnicamente possibile.
E’ da sottolineare che, per
meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del
medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI
adottati in relazione all’utente che li indossa. In caso di intolleranza
la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso
dell’utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre - in
casi particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita
ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso
specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell’ambito
della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine
selezionato con le esigenze dell’utilizzatore.
Per quanto attiene modalità di
conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la
periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di
predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno
utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di utilizzo
(ad esempio la concentrazione massima dell’inquinante per la quale il
filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la concentrazione
di ossigeno nell’aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a
filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI
può essere utilizzato.
Acquisite dal fornitore le
informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l’individuazione della
periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in
quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a
conoscenza dell’entità del rischio (ad esempio il livello usuale di
concentrazione dell’inquinante aerodisperso), della frequenza
dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle
condizioni microclimatiche, etc.
Il problema si pone, in modo
specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l’indicazione
per l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas
quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però
affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia
olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV. Infine, c’è anche
da dire che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella
maggior parte dei casi, significative variazioni dell’efficacia protettiva
e/o della durata della protezione offerta.
4. INFORMAZIONE - FORMAZIONE -
ADDESTRAMENTO
Con il termine "informazione" ci
si riferisce usualmente ad interventi, di durata in generale non elevata,
che vengono effettuati nei confronti di terzi allo scopo di renderli
edotti di talune situazioni. L’informazione non è necessariamente
collegata alla presenza fisica dell’informatore, potendo essere anche
effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro (a
condizione che sia comunque corretta, esaustiva ed efficace).
Diverso è invece il significato
della formazione, attività che presuppone un ruolo attivo del formatore ed
anche del discente. Ovviamente anche la formazione deve essere comunque corretta, esaustiva ed efficace.
La formazione deve sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di
apprendere il superamento del rischio, far memorizzare le regole della
sicurezza attraverso interventi globali, interdisciplinari e partecipativi
che debbono essere condotti tenendo presente l’ambiente culturale in cui
si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui,
riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente ed il cui contenuto
dovrà essere adeguato ai fogli di istruzione dei DPI.
La norma prevede addestramento
obbligatorio per i DPI di III categoria e, oltre a questi, per gli
otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a
tollerabilità e compatibilità con gli utilizzatori). Tuttavia, nonostante
la limitazione normativa, è altamente consigliabile che l’addestramento
venga effettuato anche per altre tipologie di DPI al fine di completare la
"formazione" all’utilizzazione di tali dispositivi. Si raccomanda infine
che l’avvenuto addestramento venga testimoniato in modo idoneo, per
esempio mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri
metodi.
L’informazione e la formazione
debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si estende
anche agli eventuali lavoratori stranieri nell’impresa) e,
indipendentemente dall’esibizione di documenti, attestazioni o altro che
accertino il formale assolvimento dell’obbligo, nella logica del
sostanziale rispetto della norma potranno essere individuati anche altri
elementi di verifica che confermino l’efficacia dell’informazione ovvero
della formazione e dell’addestramento. Per esempio potrebbe essere utile
disporre di schede di verifica sull’apprendimento e campagne di
valutazione e verifiche sull’uso prima e dopo l’effettuazione di momenti
formativi.
Per quanto riguarda il controllo
sull’addestramento potrà essere assai semplicemente effettuato mediante
richiesta al lavoratore di indossare il DPI secondo le istruzioni e
l’addestramento ricevuti.
5. GESTIONE DEI
DPI
Si riportano di seguito, seguendo
un criterio logico e corredandoli di alcuni chiarimenti, gli obblighi
previsti dagli articoli 43 e 44 del D.Lgs 626/94 rispettivamente per il
datore di lavoro e per i lavoratori.
5.1 Obblighi del datore di
lavoro
1. All’atto dell’acquisto, ove
questo venga effettuato in data successiva al 30/6/95 (ossia dopo la
scadenza del regime transitorio relativo alla commercializzazione), il
datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista
consistente in:
- dichiarazione di conformità CE
da parte del fabbricante;
- marcatura CE;
- nota informativa rilasciata dal
fabbricante;
Si osservi che la presenza dei
suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei
requisiti essenziali. Per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi
testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato
rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di
controllo autorizzato e notificato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 475/92.
In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico
dell’organismo di controllo. Si fa però presente che l’attestato di
certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso
del solo fabbricante.
In presenza di DPI certificati e
marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l’entità del rischio ed
aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i
suoi obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche
riportate nell’Allegato II del D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio,
il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità
all’utilizzatore.
Quanto fin qui detto realizza
sostanzialmente il disposto dell’art.43, c.3.
2. Destina ogni DPI ad un uso
personale (art.43, c.4, lettera d).
3. Provvede a che il DPI sia
utilizzato soltanto per gli usi previsti (art.43, c.4, lettera
"b").
4. Informa il lavoratore dei
rischi dai quali il DPI lo protegge (art.43, c.4, lettera e).
5. Assicura una formazione
adeguata del lavoratore (art.43, c.4, lettera "g").
6. Organizza, nei casi previsti o
comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 43, c. 4,
lettera g e c. 5).
7. Fornisce istruzioni
comprensibili per il lavoratore (art. 43, c. 4, lettera c).
8. Rende disponibili in azienda
informazioni adeguate sul DPI (art.43, c.4, lettera f).
9. Mantiene in efficienza il DPI
e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie. E’ auspicabile che di tali
interventi rimanga documentazione in azienda (art. 43, c. 4, lettera
a).
10. Qualora le circostanze
richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, prende
misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori (art. 43, c. 4, lettera d). Si ritiene che
le "circostanze" possano essere individuate nelle condizioni "anomale" in
cui può trovarsi l’azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di
personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le
"circostanze" di cui in precedenza non possono costituire la routine. Vige
in ogni caso il disposto di cui all’art. 26 del DPR 303/56.
11 Fornisce al lavoratore
indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.
5.2 Obblighi dei
lavoratori
1. Si sottopongono al programma
di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (art. 44,
c.1).
2. Utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e
all’eventuale addestramento ricevuti (art. 44, c.2).
3. Hanno cura dei DPI messi a
loro disposizione (art. 44, c.3, lettera a).
4. Non vi apportano modifiche di
loro iniziativa (art. 44, c.3, lettera b).
5. Segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o
inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (art. 44,
c.5).
6. Al termine dell’utilizzo
seguono le procedure aziendali previste per la riconsegna (art. 44,
c.4).
7. Si fa notare che il D.Lgs
758/94 ha inasprito le sanzioni previste in relazione agli obblighi dei
lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell’arresto
oltre all’ammenda già prevista.
6. PRIME INDICAZIONI PER L’ORGANO DI
VIGILANZA
Il D.Lgs 626/94 sancisce
l’obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare la valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4). Tale
obbligo va assolto nel termine di un anno dall’entrata in vigore del
decreto stesso (art. 96) e cioè entro il 27-11-1995.
Si ritiene utile
richiamare ancora i principi gerarchici della prevenzione e cioè che
solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro, devono obbligatoriamente essere utilizzati i DPI (art. 41).
Ciò vuol dire che ai
fini della scelta dei DPI il datore di lavoro deve effettuare "l’analisi
e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi" (art. 43). Detta valutazione non può evidentemente
prescindere dalla più generale valutazione di cui all’art. 4 rispetto
alla quale la specifica valutazione non è che una considerazione
"amaramente" residuale e conclusiva.
Ne consegue che, anche
per la materia di cui al titolo IV del D.Lgs 626/94, deve assumersi come
data per l’entrata in vigore il 27-11-1995 (ovviamente fatto salvo
quanto previsto dai DDPPRR 547/55, 303/56, 164/56 e dal D.Lgs 277/91).
Si deve inoltre tenere
presente che:
a) continuano a rimanere
in vigore -soprattutto per quanto riguarda il problema
antinfortunistico- le specifiche disposizioni previste dagli articoli
377 e seguenti del DPR 547/55 la cui inosservanza, a seguito del D.Lgs
758/94, è stata più aspramente sanzionata.
b) I DPI
commercializzati in data successiva al 30-06-95 devono essere dotati dei
requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’allegato II
del il D.Lgs 475/9. In pratica, la sussistenza di tali requisiti è
garantita dalla presenza della marcatura CE.
Nel caso di interventi
ispettivi effettuati dalle Usl ove si riscontrasse avvenuta
commercializzazione di DPI irregolari, essi dovrà essere redatto un
rapporto per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell’industria
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 475/92 chiedendo ai medesimi organi di
vigilanza (così definiti ai sensi del D.Lgs 475/92) assicurazioni sugli
eventuali provvedimenti adottati nei riguardi degli inadempienti.
Parallelamente, è consigliabile segnalare la circostanza, per
conoscenza, al competente Assessorato della Regione di appartenenza.
c) E’ fatta salva la
possibilità da parte dell’azienda di utilizzare DPI privi di
marcatura CE purché acquistati prima del 30-06-95. Tali DPI potranno
essere utilizzati fino al 31-12-1998. Per quanto riguarda invece i
dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione questi, se privi di marcatura CE e acquistati entro il
30-06-95, possono essere utilizzati in azienda fino al 31-12-2004.
Si osservi infine che,
stanti i limiti imposti alla durata di utilizzo dei DPI acquistati prima
del 30/6/95 e privi di marcatura CE, è evidente l’opportunità per l’utilizzatore
di acquistare, anche nella fase transitoria prevista per la
commercializzazione, DPI con marcatura CE.
Un aspetto che si ritiene
utile evidenziare riguarda la presenza sul mercato di certificazioni e
marcature CE non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92. Si è
infatti potuto constatare che alcune ditte costruttrici o venditrici di
DPI si dichiarano "in possesso" della marcatura CE e
forniscono DPI sprovvisti di documentazione e marcatura. In altri casi
è accaduto che venisse mostrata la marcatura CE sui cataloghi ma non
sul singolo DPI oppure che venisse evidenziata sui cataloghi la
certificazione di un modello specifico di DPI senza poi presentare la
documentazione per altri modelli commercializzati. Si tratta, in questi
casi, di una interpretazione a dir poco non corretta del D.Lgs 475/92
che prescrive, con estrema chiarezza, la necessità che ogni singolo DPI
sia dotato di documentazione e marcatura CE. Come già detto, per
"documentazione" si deve intendere la dichiarazione di
conformità CE e la nota informativa entrambe rilasciate dal
fabbricante.
7. NORME ARMONIZZATE
Si riporta di seguito l’elenco
delle norme armonizzate relative ai DPI avvertendo che:
- la situazione è aggiornata al 31-03-95;
- i titoli delle norme EN sono quelli
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e possono
pertanto presentare differenze editoriali rispetto ai titoli definitivi
riscontrabili nell’elenco delle pubblicazioni dell’UNI come norme
UNI EN.
DPI. Elenco delle norme
armonizzate europee,
ai sensi dell’art. 2
comma 1 del D.Lgs 475/92, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla
GUCE
(Di ciascuna norma è
indicato in parentesi l’anno di ratifica)
PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
EN 132 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Definizioni |
| |
|
EN 133 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Classificazione |
| |
|
EN 134 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Nomenclatura dei componenti |
| |
|
EN 135 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Lista dei termini equivalenti |
| |
|
EN 136 (1989) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 136-10 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Maschere intere per uso speciale - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
EN 137 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto -
Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 138 (1994) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso con
maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 140 (1989) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura. |
| |
|
EN 140/A1 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura - Aggiornamento 1 |
| |
|
EN 141 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 142 (1989) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 143 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura |
| |
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EN 144-1 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per
gambo di collegamento |
| |
|
EN 145 (1988) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno
compresso - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 145-2 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso
per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 146 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 147 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
EN 148-1 (1987) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato |
| |
|
EN 148-2 (1987) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo con filettatura
centrale |
| |
|
EN 148-3 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3 |
| |
|
EN 149 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Facciali filtranti antipolvere·- Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
EN 250 (1993) |
Respiratori - Autorespiratore per uso
subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
EN 269 (1994) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con motore
con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 371 (1992) |
Mezzi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas AX contro composti organici a basso punto
di ebollizione - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 372 (1992) |
Mezzi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas SX e filtri combinati contro specifici
composti indicati - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 400 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso -
Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno compresso |
| |
|
EN 401 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso -
Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno chimico
(KO2) - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 402 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a
circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
EN 403 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvamento - Apparecchi filtranti con cappuccio per
autosalvamento dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 404 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a
filtro - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
EN 405 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Facciali filtranti con valvola antigas o antigas e
antipolvere - Requisiti, prove, marcatura |
PROTEZIONE DELL’UDITO
EN 352-1 (1993) |
Protettori auricolari -
Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie |
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EN 352-2 (1993) |
Protettori auricolari -
Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2: inserti |
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EN 458 (1993) |
Protettori auricolari -
Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione -
Documento guida |
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EN 24869-1 (1992) |
Acustica - Protettori
auricolari - Parte 1: metodo soggetivo di misura dell’indebolimento
acustico (ISO 4869-1: 1990) |
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EN 24869-3 (1993) |
Acustica - Protettori
auricolari - Parte 3: metodo semplificato per la misura della perdita di
inserzione di cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR
4869-3: 1989) |
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E
FILTRI PER SALDATURA
EN 169 (1992) |
Mezzi di protezione personale degli occhi
- Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di
trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
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EN 170 (1992) |
Mezzi di protezione personale degli occhi
- Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate |
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EN 171 (1992) |
Mezzi di protezione personale degli occhi
- Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate |
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EN 207 (1993) |
Protezione personale degli occhi - Filtri
e mezzi di protezione dell’occhio contro radiazioni laser (occhiali
per protezione laser) |
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EN 208 (1993) |
Protezione personale degli occhi -
Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sul laser e sistemi
laser (occhiali per regolazione laser) |
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EN 379 (1994) |
Specifiche per filtri per saldatura
aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per
saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa |
GUANTI
EN 374-1 (1994) |
·Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microorganismi - Parte 1: terminologia e requisiti
prestazionali |
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EN 374-2 (1994) |
·Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microorganismi - Parte 2: determinazione della resistenza alla
penetrazione |
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EN 374-3 (1994) |
Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microorganismi - Parte 3: determinazione della resistenza alla
permeazione ai prodotti chimici |
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EN 388 (1994) |
Guanti di protezione contro rischi
meccanici |
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EN 407 (1994) |
Guanti di protezione contro rischi
termici (calore e/o fuoco) |
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EN 420 (1994) |
Requisiti generali per guanti |
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EN 421 (1994) |
Guanti di protezione contro le radiazioni
ionizzanti e la contaminazione radioattiva |
CALZATURE
EN 344 (1992) |
Requisiti e metodi di prova per calzature
di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
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EN 345 (1992) |
Specificazioni per calzature di sicurezza
per uso professionale |
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EN 346 (1992) |
Specificazioni per calzature protettive
per uso professionale |
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EN 347 (1992) |
Specificazioni per calzature
occupazionali per uso professionale |
INDUMENTI PROTETTIVI E
GREMBIULI
EN 340 (1993) |
Indumenti protettivi - Requisiti generali |
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EN 348 (1992) |
Indumenti protettivi - Metodo di prova:
determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole
proiezioni di metallo liquido |
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EN 366 (1993) |
Indumenti protettivi - Protezione contro
calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali
assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante |
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EN 367 (1992) |
Indumenti protettivi - Protezione dal
calore e dalle fiamme - Determinazione della trasmissione del calore
alla esposizione di una fiamma |
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EN 368 (1992) |
Indumenti protettivi - Protezione contro
prodotti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali
alla penetrazione di liquidi |
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EN 369 (1993) |
Indumenti protettivi - Protezione contro
agenti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla
permeazione ai liquidi |
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EN 373 (1993) |
Indumenti di protezione - Valutazione
della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso |
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EN 381-1 (1993) |
Indumenti di protezione per utilizzatori
di seghe a catena portatili - Parte 1: banco di prova per la verifica
della resistenza al taglio con una sega a catena |
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EN 412 (1993) |
Grembiuli protettivi per uso di coltelli
a mano |
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EN 464 (1994) |
Indumenti di protezione contro prodotti
chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo
di prova: determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di
gas (prova della pressione interna) |
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EN 468 (1994) |
Indumenti di protezione contro prodotti
chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla
penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo) |
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EN 471 (1994) |
Indumenti di segnalazione ad alta
visibilità |
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EN 510 (1993) |
Specifiche per indumenti protettivi da
utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in
movimento |
GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO
EN 393 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto - Aiuto al galleggiamento - 50 N |
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EN 394 (1993) |
Giubbotti di salvataggio ed
equipaggiamento individuale di aiuto galleggiamento - Accessori |
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EN 395 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di
salvataggio 100 N |
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EN 396 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di
salvataggio 150 N |
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EN 399 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di
salvataggio 275 N |
PROTEZIONE CONTRO LE
CADUTE DALL’ALTO
EN 341 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Dispositivi di discesa |
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EN 353-1 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Parte 1: dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio rigida |
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EN 353-2 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Parte 2: dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio flessibile |
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EN 354 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Cordini |
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EN 355 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Assorbitori di energia |
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EN 358 (1992) |
Dispositivi individuali per il
posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto -
Sistemi di posizionamento sul lavoro |
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EN 360 (1992) |
Dispositivi di protezione individuali
contro le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile |
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EN 361 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo |
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EN 362 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Connettori |
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EN 363 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto di caduta |
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EN 364 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Metodi di prova |
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EN 365 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per
l’uso e la marcatura |
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1) E. Platè,
"Misure e cautele nel DPR 547/55", Riv. Giur. Lav., IV, n.10
pag. 373 e segg., 1977.
2) A. Messineo, "
Ruolo, classificazione e criteri di scelta dei mezzi di protezione
individuali", Ambiente e Sicur. sul Lav., 6, giugno 1986.
3) A. Grieco, N. Di
Credico, "La protezione individuale: un contributo alla
prevenzione" Ed. Franco Angeli, Milano, 1990.
4) L. Fiasconaro, A.
Messineo, "I mezzi di protezione personale", Ambiente e Sicur.
sul Lav., 5, maggio 1991.
5) W. Saresella,
"Mezzi personali di protezione: Norme e interpretazione",
Lavoro Sicuro, 2, marzo 1994.
6) R. Moneta, "La
scelta dei dispositivi individuali di protezione", Lavoro Sicuro,
2, marzo 1995.
7) AA.VV., Atti del
convegno "I dispositivi di protezione individuale, certificazione e
marcatura CE, scelta e uso corretto", Quaderni del Servizio di
Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, Azienda Usl di Modena, n. 41,
maggio 1995.
8) AA.VV., Atti del
convegno " Dispositivi di protezione individuale (DPI)",
Milano 10 marzo 1995, in corso di pubblicazione su Ambiente e Sicur.sul
Lav., 6, giugno 1995.
9) E. Campanella, "I
dispositivi di protezione individuale - Norme legislative e norme
tecniche", in corso di pubblicazione su "Fogli d’informazione
ISPESL", VIII, n. 2, 1995.
10) Occupational Exposure
Sampling Strategy Manual, NIOSH, 1977
Riferimenti legislativi
· DPR 27/4/55, n. 547. Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, GU n. 158 del
12/7/55.
· DPR 19/3/56, n. 303. Norme
generali per l’igiene del lavoro, GU n. 105 del 30/4/56.
· L 29/5/74, n. 256. Classificazione
e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi, GU n. 178 del 9/7/74.
· DPR
20/2/88, n. 141., Criteri generali
di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose.
· D.Lgs 15/7/91, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, GU n. 53 del 27/7/91.
· DM 28/1/92 Classificazione
e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura dei preparati
pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla
Commissione delle Comunità Europee, GU n. 50 del 29/2/92.
· Direttiva 92/5 |