Sono denominati dispositivi di protezione individuale o DPI tutte quelle attrezzature utilizzate da un singolo individuo per prevenire contaminazioni o infortuni.
La legge di riferimento è D.Lgs. 626/94 che ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate "misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva", cioè il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.
I DPI sono divisi in tre categorie in funzione del tipo di rischio
- I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore
- II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
- III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato e controllo della produzione.
Comprendono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Sono esclusi da questa categoria:
- indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinati alla protezione;
- attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
- attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia etc.;
- attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi;
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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